Brüel Acoustics
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 297 del 22 dicembre 1997)
Visto l'art.3, comma 1, letera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Vista la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;
Vista la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;
Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le ripartizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.
1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni.
Roma, 5 dicembre 1997
Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli
edifici sono:
1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma
ISO 3382: 1975;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di
separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5: 1996;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata
(D2m,nT), definito da:
Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici
passivi degli edifici sono:
a. indice del potere fonoisolante apparente
di ripartizioni fra ambienti (RW) da calcolare secondo la norma
UNI 8270: 1987, Parte 7^, paragrafo 5.1;
b. indice dell'isolamento
acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,W) da calcolare
secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
c. indice del
livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,W) da
calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, paragrafo 5.2.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità prodotta
dagli impianti tecnologici NON deve superare i seguenti limiti:
a) 35
dB(A) LASmax con costante di tempo slow per i servizi a
funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a
funzionamento continuo.
Le misure di livello devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il
livello di rumore è più elevato.
Tale ambiente deve essere diverso da quello
in cui il rumore si origina.
categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; |
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; |
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; |
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; |
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; |
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; |
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. |
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1. D |
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2. A, C |
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3. E |
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4. B, F, G |
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Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.