Brüel Acoustics


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei locali di intrattenimento danzante.



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 233 del 6 ottobre 1997

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico, ed in particolare l'art. 3 comma 1, lettera h);

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge del 26 ottobre 1995, n. 447, i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto.

Art. 2
Limiti del livello di pressione sonora

1. Il livello di pressione sonora nei luoghi di cui all'art. 1, misurato secondola metodologia prevista nell'allegato A, non deve essere superiore al valore di 103 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq.

2. I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico.

Art. 3.
Obblighi del gestore

1. Al gestore dei luoghi di cui all'art. 1 del presente decreto è fatto obbligo:

a) del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti dall'art. 2;
b) di dotarsi di sistema di registrazione in continuo di cui all'allegato B;
c) di dotarsi del sistema di controllo automatico di cui all'allegato C.

2. I sistemi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere calibrati e verificati prima della loro messa in opera e ne deve essere rilasciata apposita documentazione.

Il gestore ha la responsabilità del funzionamento e mantenimento in efficienza dei sistemi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e della tenuta della documentazione attestante la calibrazione e la verifica.

3. In caso di guasto dei sistemi alle lettere b) e c) del comma 1, il gestore deve comunicare, entro le ventiquattro ore, il fatto all'autorità divigilanza, specificando le caratteristiche del guasto ed i tempi tecnici necessari per il ripristino del sistema stesso, fermo restando per il gestore l'obbligo del rispetto dei valori limite di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 4
Disposizioni finali

1. I limiti di cui all'art. 2 hanno validità dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il gestore deve dotarsi dei sistemi di cui alla lettera b) e c), dell'art.3, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 5
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MICHELI

p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO

p. Il Ministro della sanità
BETTONI


ALLEGATO A

1. Strumentazione di misura del suono.
Le strumentazioni da utilizzare per i controlli di cui all'art. 2, devono essere tali da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

Le misure di livello equivalente devono essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

2. Modalità di misura del suono.

Ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all' art. 2, comma 1,del presente decreto, la misurazione del livello della pressione sonora deve essere effettuata con la caratteristica dinamica slow e con la curva di ponderazione A nel punto, accessibile al pubblico, di maggiore livello di pressione sonora: dell'insieme dei valori cosi misurati si considera il maggiore.



ALLEGATO B

Sistemi di registrazione del livello di pressione sonora all'interno dei locali

La strumentazione di cui alla lettera b), comma 1, art. 3, del presente decreto, deve essere costituita da un fonometro di classe non inferiore alla 2, conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Tale strumentazione deve essere controllata almeno ogni due anni per la verifica della conformitàalle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. Le misure possono essere memorizzate nella memoria non volatile del fonometro che deve eseguire direttamente ogni tre minuti la stampa dei seguenti dati: LASmax;
LAeq;
data e tempo nel formato anno, mese, giorno, ora, minuti.

Alla fine deve essere stampato il tempo fnale ed il LAeq riferito all'intero periodo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora. Le stampe suddette devono essere eseguite senza l'impiego di calcolatori di supporto.

I1 fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e/o DC. Non èammessa la registrazione grafica con segnale prelevato dall'uscita analogica AC e/o DC del fonometro. Il controllo del livello di calibrazione deve essere eseguibile secondo le raccomandazioni del costruttore, con comandi impostabili dalla tastiera dello strumento o mediante vite meccanica di calibrazione. Il valore associato al livello di calibrazione deve essere registrato e riportato in fase di stampa. I valori di misura devono essere arrotondati a 0.5 dB. La tolleranza della misura di registrazione è di +/- 1dB. Il dispositivo di registrazione ed il relativo microfono devono essere posti nei luoghi di cui all'art. 1, in posizione tale da non essere accessibili al pubblico. Il sistema di registrazione deve altresì essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica.

Per il sistema di registrazione, deve essere individuato il fattore di correzione Kr, dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora LASmax misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistemadi registrazione. Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione.

Le registrazioni devono essere conservate, per almeno tre mesi, a cura del gestore che li rende disponibili per eventuali controlli e verifiche.



ALLEGATO C

Sistemi di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali

Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere in grado di impedire il superamento del livello LASmax di cui all' art. 2, comma 1. La misura del rumore deve essere rilevata da un fonometro di classe non inferiore alla 2, conforme allenorme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e/o DC per poter fornire il segnale pilota utile per il sistema di controllo del livello di pressione sonora all'interno dei locali.

Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica.

Per il sistema di controllo, deve essere individuato il fattore di correzione Kc, dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora LASmax misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistemadi controllo automatico. Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione.



ALLEGATO D

Relazione tecnica

Il gestore, nelle procedure di attivazione dei sistemi di cui all'art. 3,comma 1, lettere b) e c), ha l'obbligo di verificare il corretto funzionamento dell'impianto:

all'atto dell'attivazione;
dopo ogni modifca dell'impianto;
dopo ogni riparazione dell'impianto;
ed almeno annualmente, redigendo una relazione tecnica che deve contenere i seguenti dati:
a) nominativo del gestore;
b) nominativo del tecnico competente per i rilievi fonometrici;
c) modello numero di serie e data di certificazione del fonometro e del calibratore utilizzato per la calibrazione o il controllo fonometrico; (All.to A)
d) modello, numero di serie e data di certificazione del fonometro e caratteristiche dell'impianto automatico di registrazione e di controllo del livello di pressione sonora LASmax;
e) planimetria con la localizzazione dei punti di misura per la ripetibilità dei rilievi;
f) valori rilevati LAeq, LASmax e fattore Kr di cui all'allegato B, e Kc dicui all'allegato C;
g) procedura di calibrazione adottata ed osservazioni;
h) nominativo e firma del tecnico competente autore della relazione tecnica;
i) data di esecuzione della relazione tecnica;
l) ora di inizio e fine delle operazioni di misura;
m) descrizione e dati di identificazione dei singoli componenti dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora;
n) posizioni di misura, altezza del microfono e distanza dalla più vicina sorgente sonora;
o) periodo di apertura al pubblico dei locali.

N.B.:
DPCM 19 dicembre 1997, Proroga dei termini per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al DPCM 18 settembre 1997.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 296 del 20 dicembre 1997
La proroga all'applicazione del DPCM per quanto riguarda l'acquisizione del sistema di registrazione e controllo era stata prorogata di 6 mesi dal 20 dicembre 1997-
ATTENZIONE: OGGI in ITALIA,
i gestori di attività con impianti di amplificazione elettroacustici hanno l'obbligo di rispettare il DPCM 18 settembre 1997 sia per i limiti di livello di pressione sonora che per i controlli previsti dalla norma.


Prof. G. Mario Mattia: Studio acustico, relazione tecnica, strumentazione e perizie ai sensi di legge.