Atto costitutivo dell'A.I.R.S. Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità a rogito in data 8 agosto 1995, rep. N. 157121912, registrato a Roma il 10 agosto 1995 al n. 42157.S, 1/B. Repertorio n. 15712 Fascicolo n. 1912 ATTO COSTITUTIVO L'anno millenovecentonovantacinque il giorno otto del mese di agosto in Roma, nel mio studio a Viale Europa n. 331. - 8 agosto 1995 - - Prof. CIANFRONE Giancarlo, medico - chirurgo, nato ad Agropoli (SA) il 7 luglio 1947, residente a Roma, Via Arbia n. 23, Codice Fiscale CNFGCR47L07A091C; e - Prof. MATTIA Giovanni Mario, fisico, nato a Parigi (F) il 5 marzo 1942, residente a Roma, Viale Cesare Pavese n. 360, Codice Fiscale MTTGNN42C05Z110Q. Essi costituiti, ...., mi hanno richiesto per far constatare con atto pubblico quanto segue: Atto modificativo di Associazione A rogito in data 21 aprile 1998, Rep. N. 20120/3064. I signori Cianfrone Giancarlo e Mattia Giovanni Mario, al fine di adeguare lo statuto sociale dell'associazione denominata "Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità", avente per sigla "A.I.R.S.", all'attuale normativa di. cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (ONLUS), modificano lo statuto sociale della predetta associazione nel modo seguente: "STATUTO" Titolo I Costituzione - Sede - Natura ed oggetto. Articolo 1 E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità", Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale, in breve "A.I.R.S. ONLUS". Articolo 2 L'Associazione ha la Sede e la Direzione in Roma. Essa potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero. Articolo 3 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In quanto tale, l'Associazione non intende tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali, o di categoria di fondatori, soci, dipendenti e soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione stessa o legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione. Articolo 4 L'Associazione ha come scopo: Rientrano nelle suddette finalità: Articolo 5 Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo l'Associazione si propone di: Articolo 6 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o, per natura, accessorie a quelle statutarie. Titolo II Gli Associati Articolo 7 L'Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari, la cui partecipazione alla vita associativa non può essere prevista in modo temporaneo. Articolo 8 Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione intervenendo all'atto costitutivo. Articolo 9 La qualità di socio ordinario si acquista con deliberazione unanime dell'Assemblea su domanda dell'aspirante presentata dai soci fondatori che ne danno garanzia. Possono rivestire la qualità di socio ordinario cittadini italiani e stranieri che hanno superato il diciottesimo anno di età e che non hanno interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.
REPUBBLICA ITALIANA
Innanzi a me Dott.ssa Paola Macŕ, Notaio in Roma ....., , sono comparsi i signori:
Articolo 1)
E' costituita tra i predetti signori Cianfrone Giancarlo e Mattia Giovanni Mario un'Associazione denominata "Associazione Italiana per la ricerca sulla Sordità" avente sigla A.I.R.S. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese 304.
Art. 2...(omissis)..
La qualità di socio ordinario e comprovata dalla iscrizione nel libro dei soci comporta l'accettazione incondizionata del presente statuto. L'eventuale quota, stabilita dall'assemblea é versata dal socio o contributo associativo non e rivalutabile.
Il socio ordinario partecipa all'Assemblea con diritto di voto.
Articolo 9 bis
Possono partecipare all'associazione membri onorari e sostenitori.
Articolo 10
La qualità di membro onorario si acquista con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta, su proposta di almeno due soci.
Può acquistare la qualità di membro onorario chi, proveniente dal mondo medico, biologico, scientifico, politico, industriale, giuridico o militare, ha dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità per il problemi della sordità e chi ha acquisito particolari benemerenze per atti compiuti a favore dell'Associazione o della collettività in generale nel campo sociale, sanitario e scientifico.
Il membro onorario non ha diritto di voto; può peraltro partecipare, su invito, all'Assemblea come uditore e può esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte.
Articolo 11
La qualità di sostenitore si acquista con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza, su proposta di almeno un socio. Potranno essere ammessi all'Associazione in qualità di sostenitore le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le associazioni interessate agli scopi che l'Associazione si prefigge.
Possono inoltre essere ammessi come sostenitori coloro che conferiscono all'Associazione un contributo finanziario nella misura e per il periodo fissati dal regolamento di esecuzione del presente Statuto.
I sostenitori possono, su invito, partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.
Articolo 12
La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:
Titolo III
Patrimonio e mezzi di esercizio
Articolo 13
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permute e devoluzioni vengono in proprietà dell'Associazione e dagli avanzi netti di gestione.
Articolo 14
I mezzi di esercizio sono costituiti da: rendita delle attività patrimoniali, contributi di privati e di enti, entrate derivanti da attività di addestramento professionale e da attività direttamente connesse alle istituzioni, da scuole, da attività commerciali, da realizzo di attività patrimoniali, delle quote associative ed altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e di sensibilizzazione. Tali mezzi di esercizio andranno ad aggiungersi al Fondo di dotazione iniziale, il quale è totalmente non distribuibile, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.
Titolo IV
Organi dell'Associazione
Articolo 15
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea,
b) il Presidente,
c) il Vice Presidente,
d) il Comitato Scientifico-Tecnico,
e) il Revisore dei Conti.
L'Assemblea
Articolo 16
Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Ad esse partecipano con diritto di voto i soci fondatori ed i soci ordinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare da un altro socio; il socio non ha diritto di voto nelle materie riguardanti la sua persona. Le Assemblee deliberano sugli oggetti loro riservati dallo statuto o comunque sottoposto al loro esame.
Alle riunioni assembleari possono essere invitati anche i membri onorari ed i sostenitori, i quali non hanno diritto di voto.
Articolo 17
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente e dal vice Presidente dell'Associazione, mediante avviso da spedire almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea e contenente l'indicazione delle materie trattate, del luogo e dell'ora della riunione.
Articolo 18
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci, le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.
Articolo 19
L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente e dal vice Presidente dell'Associazione entro il 31 maggio ed ogni volta lo ritengano necessario. E' compito dell'Assemblea ordinaria: approvare il bilancio di esercizio decidere sull'ammissione e sulla esclusione dei soci ordinari e sulle domande di ammissione, sulle altre materie sottoposte al suo esame.
Articolo 20
L'Assemblea ordinaria e regolarmente costituita, in prima convocazione quando sia presente la totalità dei soci. Essa e regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti tranne nei casi in cui lo statuto richieda maggioranze diverse. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
Articolo 21
L'Assemblea straordinaria e convocata con le stesse modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, per particolari necessita su iniziativa del Presidente e del vice Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei soci.
Essa ha competenza in materia di: modifica di norme statutarie, revoca del Presidente e del vice Presidente dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la totalità dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti più della meta dei soci .
Essa delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del totale tranne nei casi in cui lo Statuto preveda maggioranza diversa. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti i soci.
Il Presidente ed il vice Presidente
Articolo 22
Il Presidente ed il vice Presidente sono eletti dall'Assemblea straordinaria tra i soci fondatori ed i soci ordinari e possono essere revocati soltanto ad unanimità.
Il primo Presidente ed il primo vice Presidente sono nominati con l'atto costitutivo.
Al Presidente ed al vice Presidente può essere attribuito un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea, che può assegnare loro anche un fondo per le spese di rappresentanza.
Tale compenso individualmente attribuito non può, comunque, eccedere la misura del compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.
Il Comitato Scientifico - Tecnico
Articolo 23
Il Comitato Scientifico e l'organo tecnico-consultivo, presieduto dal Presidente o dal vice Presidente dell'Associazione ed e composto da un minimo di 20 ad un massimo di 50 membri, nominati dal Presidente e dal vice Presidente tra i sostenitori distintisi nei campi di attività riguardanti gli scopi dell'Associazione avuto riguardo allo loro competenza.
Articolo 24
I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati dall'Assemblea. I componenti vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.
L'Assemblea può, in modo insindacabile, sostituire uno o più membri del Comitato.
Articolo 25
Il Comitato Scientifico può essere convocato dal Presidente o dal vice Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
I compiti del Comitato sono:
Il Revisore dei Conti
Articolo 26
L'Assemblea nomina ogni 3 anni un revisore dei conti. Egli e rieleggibile e potrà essere scelto tra le persone estranee all'Associazione avuto riguardo alle loro competenze.
Articolo 27
Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo delle spese, della gestione amministrativa dell'Associazione, riferendone all'Assemblea.
Titolo V
Rappresentanza ed Amministrazione
Articolo 28
Il Presidente ed il vice Presidente esercitano congiuntamente i poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e compiono, con firma congiunta, tutti gli atti dispositivi indicati nell'articolo 4 e nell'articolo 5, senza alcuna eccezione o riserva, nonché gli atti riguardanti la gestione amministrativa, come l'assunzione di personale, la nomina del Direttore generale, la nomina di commissioni di studio e di ricerca, la nomina di esperti, la fissazione di compensi e di emolumenti di qualunque natura, la riscossione ed il pagamento, le operazioni di versamento e di prelevamento, l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie anche ipotecarie; decidere e deliberare su quant'altro essi ritengano necessario per il miglior funzionamento e potenziamento dell'Associazione.
Articolo 29
Qualora il Presidente o il Vice Presidente dovesse assentarsi o fosse temporaneamente impedito, potrà autorizzare l'altro legale rappresentante a compiere unilateralmente gli atti sopraindicati. L'autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, contenente anche la durata e gli eventuali limiti.
Degli atti compiuti durante i suddetti periodi di assenza o di impedimento dovrà essere resa motivata relazione da presentare alla prima riunione assembleare.
Articolo 30
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno, al fine di ogni esercizio il Presidente ed il vice Presidente procedono alla formazione del rendiconto economico e finanziario, ai sensi di legge.
Gli utili eventualmente conseguiti e gli avanzi di gestione derivanti dall'attività dell'Associazione saranno interamente destinati a scopi istituzionali e da questi mai distratti, ne direttamente ne indirettamente a favore dei soci di qualunque tipo individuati e a coloro che a qualsiasi. titolo operano nell'associazione e ne fanno parte.
Le sedi Periferiche
Articolo 31
Su richiesta di un significativo e consistente numero di soci o la dove si dimostri necessario e che si trovi la disponibilità dei locali anche presso Enti pubblici e privati può essere costituita una sede periferica. Ogni sede periferica definisce in armonia con lo statuto un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione.
Articolo 32
Organi della sede periferica sono il Comitato Direttivo Locale ed il Presidente del Comitato Direttivo Locale con durata indicata nel regolamento dell'Associazione.
Titolo VI
Disposizioni finali
Articolo 33
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L'attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad uno o più enti od associazioni che svolgano attività in favore del- la categoria dei soggetti con sordità o con turbe ad essa correlate, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 34
L'associazione può avvalersi della collaborazione di terzi anche per finalità direttamente connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali. Il compenso erogabile a questi collaboratori per l'opera prestata non deve comunque eccedere complessivamente il 10%- delle entrate percepite in ciascun esercizio annuale a qualunque titolo dall'Associazione.
Articolo 35
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborare a cura del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 36
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto sono applicabili le norme del codice civile e delle leggi regolanti le associazioni.
Registrato a Roma il 29 aprile 1998 Atti Pubblici.
COMUNICAZIONE:
Con l'atto costitutivo del giorno 8 agosto 1995 sono stati nominati i legali rappresentanti dell'AIRS (art. 22 e 28):
Presidente Prof. Giancarlo Cianfrone e Vice Presidente Esecutivo Prof. G. Mario Mattia.
DIMISSIONI:
Marted́ 23 settembre 2003, il Prof. Mario Mattia, fondatore e vice Presidente Esecutivo dell'A.I.R.S. ONLUS, per insanabili contrasti organizzativi col socio Presidente, prof. Giancarlo Cianfrone, lascia l'Associazione e si dimette dall'incarico.
La sede legale dell'A.I.R.S., ospitata gratuitamente in comodato dal 8 agosto 1995 presso lo studio del Prof. Mattia, in Viale Cesare Pavese 304, 00144 Roma, viene trasferita a nuovo indirizzo con altro sito internet.
® Web masters Mario & Paolo Mattia - updated on February 2003, Web Master
On line from 1995